STATUTO

“SOCIETÀ ITALIANA della RICERCA TRASLAZIONALEe le PROFESSIONI SANITARIE (S.I.R.T.E.P.S.)”

ARTICOLO 1 –Premessa

1.1 È costituita un’associazione denominata “Società Italiana della Ricerca Traslazionale e le Professioni Sanitarie (S.I.R.T.E.P.S.)” (definita di seguito “Società”).

1.2 La Società ha lo scopo di promuovere ogni attività per favorire la ricerca nel campo delle Medicina Traslazionale e delle Professioni Sanitarie. Per Medicina Traslazionale si intende quella branca del sapere medico che si occupa di acquisire conoscenze dalla ricerca di base per la clinica e dalla clinica per il dialogo con la società civile e la promozione della salute. Per Professioni Sanitarie si intendono quelle professioni riconosciute dalla legislazione e dalle norme italiane e comunitarie come pertinenti all’area sanitaria. In quanto organismo che stimola la ricerca nell’ambito delle professioni, la società si pone come elemento di connessione fra il mondo della ricerca, dell’accademia, il mondo professionale e gli organismi che lo rappresentano. In questa prospettiva sono privilegiati gli aspetti traslazionali perché sono quelli che permettono una maggiore ricaduta pratica e quindi sono quelli che meglio possono avvalersi del contributo delle professioni sanitarie e quelli nei quali le professioni sanitarie possono meglio affinare il loro potenziale di ricerca.

  • La società non ha fini di lucro.

 

ARTICOLO 2 – Congressi, Convegni, Pubblicazioni, Ricerche ed altre Attività

2.1 La Società organizza con scadenza almeno biennaleun Congresso Nazionale. La data e i temi del congresso sono decisi dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo. Il Congresso può essere svolto virtualmente con strumenti telematici.

 

2.2 La Società organizza, anche sulla base di quanto espresso nell’articolo 1, conferenze telematiche, corsi di aggiornamento, convegni, pubblicazioni scientifiche riguardanti argomenti pertinenti le finalità della Società su proposta avanzata da singoli soci o da organismi della Società e approvata dal Consiglio Direttivo.

 

2.3 La Società ha altresì la finalità di svolgere attività di formazione attraverso programmi annuali rivolti agli associati e agli operatori della sanità nazionali e internazionali, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM della normativa ministeriale e agli indirizzi comunitari sulla formazione professionale. La Società promuoverà un sistema di autovalutazione della propria attività formativa.

 

2.4 La Società promuovee finanzia progetti di ricerca, partecipa a bandi per la ricerca qualora il suo status lo consenta in relazione agli specifici bandi.

 

2.5 La Società può intraprendere azioni divulgative circa la Medicina Traslazionale, i trattamenti medici, le discipline professionali e le altre finalità proprie.

 

2.6 La Società può istituire premi per la ricerca anche con scadenza periodica.

 

ARTICOLO 3 – Soci Ordinari

3.1 Possono far parte della Società tutti i professionisti della salute con un curriculum dal quale si evinca un adeguato profilo professionale, di ricerca o di interesse culturale adeguato alle finalità della Società stessa. La domanda di iscrizione va corredata di Curriculum vitae e indirizzata al Presidente della Società. La decisione sull’adesione spetta al Consiglio Direttivo. Si può accedere al ruolo di socio anche al momento di accettazione di una Società Regionale Associata se si è membro della Società regionale.

 

3.2 Il Socio Ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, dalla quale discendono i diritti societari. Il Socio Ordinario moroso recupera i diritti societari con il versamento delle quote societarie relative all’ultimo triennio.

 

3.3 La decadenza dello status di Socio Ordinario avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.

Lo status di Socio Ordinario si può perdere per:

  1. morosità;
  2. dimissioni comunicate per iscritto al Presidente o alla Società Regionale Associata Competente;
  3. espulsione, qualora il socio commetta azioni disonorevoli o di ostacolo al regolare funzionamento della società o in evidente contrasto con i principi di non discriminazione per genere, religione, etnia o orientamento sessuale che la Società condivide. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Collegio dei Probiviri, sentito il socio. Il socio che ha subito l’espulsione non ha diritto alla resa delle quote associative precedentemente versate.

 

ARTICOLO 4.Soci Onorari -Corrispondenti, Sostenitori eFondatori

4.1 La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita a personalità della ricerca o del mondo delle professioni sanitarie italiane o straniere di chiara fama che abbiano svolto significative attività nell’ambito delle finalità della Società. Il titolo di Socio Onorario è attribuito dall’Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo.

 

4.2 Il ruolo di Socio Corrispondente può essere attribuito a persone fisiche, enti o istituti di ricerca attivi presso nazioni estere o istituzioni internazionali. La persona fisica Socio Corrispondente che entri a far parte della Sezione Internazionale Associata mantiene contemporaneamente il ruolo di Socio Ordinario e di Socio Corrispondente per la specifica azione o istituzione per la quale è Socio Corrispondente. I Soci Corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

 

4.3 La qualifica di Socio Sostenitore può essere attribuita a persone fisiche o giuridiche, a enti, istituzioni o associazioni che intendano materialmente sostenere le attività della Società. La qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo. Il Socio Sostenitore che non intenda mantenere la qualifica deve indirizzare per lettera le proprie dimissioni al Presidente. Le dimissioni hanno decorrenza immediata.

 

4.4 I Soci Fondatori sono il gruppo di persone che hanno dato vita alla Società, hanno stimolato il dibattito iniziale, hanno sostenuto in solido la Società nelle sue fasi iniziali. I Soci Fondatori sono tenuti a pagare le quote annuali come i Soci Ordinari.

 

4.5 I Soci Ordinari, Fondatori,Onorari e Corrispondenti partecipano all’assemblea dei soci con diritto di voto. I Soci Sostenitori partecipano all’assemblea dei soci senza diritto di voto.

 

ARTICOLO 5 -Assemblea ed Elezioni

5.1 L’assemblea dei soci deve essere convocata almeno ogni due anni.Almeno ogni quattro anni l’assemblea elegge le nuove cariche. Vi partecipano con diritto di voto i Soci Ordinari e Fondatori in regola con il pagamento delle quote, Onorari e Corrispondenti. Sono invitati i Soci Sostenitori che partecipano all’assemblea senza diritto di voto. Ogni socio può votare per due soci in regola con il pagamento delle quote, se esibisce delega scritta. L’assemblea è valida in prima convocazione se presente, compresi i presenti per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, in seconda convocazione se presente, compresi i presenti per delega, almeno un quinto più uno dei soci aventi diritto. Qualora non si raggiunga il quorum alla seconda convocazione, il Consiglio Direttivo può sottoporre a voto telematico istanze proposte dallo stesso Consiglio Direttivo e istanze proposte da almeno dieci soci o da due Società Affiliate. La scelta di voto telematico può anche essere decisa dalla maggioranza dei soci presenti all’assemblea in seconda convocazione, qualora si voglia allargare la partecipazione alle decisioni ad un numero maggiore di soci.

 

5.2 L’assemblea dei soci elegge: a)i due Presidenti della Società, il cui mandato copre il quadriennio con ruolo reciproco di Presidente – Presidente eletto nei primi due anni e di Presidente – PastPresidentnei secondi due. I due Presidenti devono essere scelti con differenti profili professionali o appartenenti a differenti settori scientifico-disciplinari se universitari; b) quattro Vice Presidenti, di cui uno per la medicina; uno per le altre Professioni Sanitarie; uno per la ricerca; uno per la formazione; c) un segretario; un tesoriere; quattro Consiglieri membri del Consiglio Direttivo, di cui uno per la medicina; uno per le altre professioni sanitarie; uno per la ricerca; uno per la formazione; d) i tre membri del Comitato Etico.Il mandato è di tre anni. È consentita la rielezione per non più di due mandati consecutivi.Nel caso di decesso o dimissione del Presidente, gli succede il Vice Presidente più anziano compatibile con il ruolo professionale dell’altro Presidente.Nel caso di decesso o dimissione del Segretario, del Tesoriere o del Vice Presidente, succede il Consigliere più anziano. Nel caso di decesso o dimissione di Consigliere, il ruolo rimane vacante sino alla successiva assemblea.

 

ARTICOLO 6 -Consiglio Direttivo

6.1   Fanno parte del Consiglio Direttivo i Presidenti, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario, i Consiglieri eletti, i Presidenti della Società Affiliate Regionali e Speciali, i Soci Onorari, il Presidente del Comitato Etico, quattro membri eletti dai Soci Fondatori.L’elezione di questi deve essere immediatamente successiva all’assemblea elettiva.

 

6.2Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno. Delle due convocazioni una può essere effettuata per via telematica. La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto al voto.

 

6.3.5 I Presidenti a fine mandato diventano Soci Onorari e fanno parte del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 7 – Collegio dei Probiviri – Comitato Etico

7.1 Il Collegio dei Probiviri – Comitato Etico è composto da tre membri eletti dall’assemblea.Esso esprime pareri circa le proposte di espulsione dei soci e circa le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente statuto. Il Comitato Etico può esprimere, se richiesto, parere circa l’eticità della conduzione di specifici progetti di ricerca e circa l’evidenza di efficacia di prodotti della ricerca traslazionale,in particolare per quelli per i quali l’attuale normativa non preveda vincoli.

 

ARTICOLO 8 – Comitato Esecutivo

8.1 Il Comitato Esecutivo è composto dai Presidenti in carica, dai Vice Presidenti in carica, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Presidenti del precedente triennio.

 

8.2 Le iniziative del Comitato Esecutivo dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo.

 

ARTICOLO 9 -Società Affiliate Regionali

9.1 È prevista per i professionisti di regioni che vogliano costituire Società Regionali la possibilità di afferenza alla Società in quanto Società Affiliate Regionali. La costituzione e lo statuto delle Società Regionali devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. Le Società Affiliate Regionali possono avere un bilancio autonomo.

 

9.2 Lo statuto delle Società Affiliate Regionali non deve essere in contrasto con quello della Società. La cadenza del rinnovo delle cariche deve essere compatibile con l’agenda della Società ed avvenire su base quadriennale.

 

9.3 I Presidenti delle Società Affiliate Regionali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della Società. I soci delle Società Affiliate Regionali sono Soci Ordinari della Società previo pagamento della quota associativa. Le Società Affiliate Regionali sono tenute a contribuire alla vita scientifica della Società attraverso contributi ai Congressi Nazionali ed alle altre iniziative della Società.

 

ARTICOLO 10 – Società Affiliate Speciali

10.1 Possono essere costituite SocietàAffiliate Speciali (che possono anche avere personalità giuridica autonoma, fermo restando il vincolo della coerenza con gli obiettivi e i principi della Società per il mantenimento dell’affiliazione) sulla base di specificità professionali e di formazione professionale o sulla base di specificità scientifiche e di ricerca. Le SocietàAffiliate Speciali devono essere costituite da almeno dieci Soci Ordinari della Società.Di questi almeno tre devono rivestire un ruolo di coordinamento o di dirigenza ufficialmente riconosciuto in strutture del Servizio Sanitario Nazionalenell’ambito della disciplina in oggetto, oppure devono essere Professori Universitari di ruolo o, comunque,Ricercatori anche non strutturati che si occupano dello specifico settore di pertinenza se presenti nell’elenco dei Top Italian H-30 Scientists.Tra le Società Affiliate Speciali possono essere comprese due sezioni, denominate rispettivamente “Società Affiliata dei Giovani professionisti italiani per la Medicina Traslazionale” e “Società dei ricercatori e dei professionisti nel Mondo per la Medicina Traslazionale in Italia”.La “Società Affiliata dei Giovani professionisti italiani per la Medicina Traslazionale”sarà costituita su mandato del Consiglio Direttivo da 10 giovani professionisti ricercatori e docenti sotto i 40 anni che dovranno in un quadriennioorganizzarsi in conformità con i principi e gli indirizzi della Società e con l’obiettivo di divulgare questi principi e questa finalità fra i giovani professionisti e ricercatori. La “Società dei ricercatori e dei professionisti nel Mondo per la Medicina Traslazionale in Italia” sarà costituita su mandato del Consiglio Direttivo da 10 professionisti, ricercatori e docenti operanti all’estero, ma italiani o con evidente interesse per la realtà italiana che dovranno, in un triennio, organizzarsi in conformità con i principi e gli indirizzi della Società e con l’obiettivo di divulgare questi principi e questa finalità fra gli italiani nel mondo o fra coloro nel mondo che hanno specifici interessi per la realtà culturale e professionale italiana. Quest’ultima potrà svolgere le sue attività istituzionali totalmente per via telematica. I Presidenti possono votare per via telematica anche relativamente alle decisioni del Consiglio Direttivo o delegare un altro componente.In questo caso la delega ha valore di presenza.

 

10.2 La richiesta di costituzione di Società Affiliate Speciali o della affiliazione di Società già esistenti deve essere indirizzata al Presidente, corredata dal Curriculum Vitae dei proponenti, dello statuto e del piano di azione che deve estendersi al triennio successivo alla fine del mandato della presidenza in corso della Società.

 

10.3 Sulla richiesta decide il Comitato Direttivo sulla base della specificità ed autonomia del tema trattato, della rilevanza e fattibilità della proposta, anche sulla base della rilevanza del curriculum dei proponenti, della non sovrapposizione con altre iniziative. L’approvazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall’assemblea.Le Società Affiliate Speciali possono iniziare la propria attività anche in attesa della ratifica.

 

10.4 Le Società Affiliate Speciali possono avere un bilancio autonomo se costituite autonomamente come persone giuridiche. Eleggono comunque un Consiglio Direttivo e una presidenza, con una agenda coerente con i tempi della Società.

 

10.5 I Presidenti delle Società Affiliate Speciali sono membri del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 11 -Sito Web e Pubblicazioni

Art 11. La Società cura pubblicazioni scientifiche e divulgative e può disporre di un proprio sito web.

 

ARTICOLO 12 -Quote Associative

Le quote associative possono essere versate direttamente alla tesoreria nazionale o, nel caso di membri che partecipano alle Società Affiliate Regionali che dispongono di entità autonoma, alla tesoreria delle stesse.In questo caso la Società Regionale ha diritto a trattenere il 50% delle quote. I giovani membri in ricerca di occupazione hanno diritto a una quota agevolata. La quota è di triennio in triennio decisa dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 13 -Altre forme di Finanziamento

L’editoria, l’attività di formazione (esclusa quella per i soci), la vincita di bandi di ricerca, possono produrre finanziamento. Eventuali fonti benevole devono essere approvate dal Comitato Etico.

 

ARTICOLO 14 -Modifiche di Statuto

Le modifiche di statuto devono essere approvate dall’assemblea con maggioranza di tre quinti (incluse le eventuali deleghe), ovvero per referendum anche telematico con voto di almeno tre quinti degli aventi diritto.

 

ARTICOLO 15 -Controversie e Linee Guida

La Società esprime pareri circa le controversie e le problematiche inerenti la Medicina Traslazionale e le Professioni Sanitarie. Produce Linee Guida e linee di indirizzo circa gli specifici ambiti di interesse.

 

ARTICOLO 16 – Aspetti non previsti

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono la legislazione e le normative vigenti.